CERTIFICAZIONI - MARCATURA - DIRETTIVE CE
 
DIRETTIVA MACCHINE
Con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del, Ente Certificazione Macchine è stato riconosciuto come "Organismo Notificato" per la valutazione della conformità delle Macchine alla direttiva 89/392/CEE e successivi emendamenti, codificati nella direttiva 98/37/CE.
Coerentemente con la propria organizzazione multidisciplinare e grazie alle ampie e profonde competenze tecniche specifiche, ECM svolge un'attività di tipo globale, in grado di rispondere in modo esaustivo a tutte le esigenze di certificazione del Cliente.
DIRETTIVA GIOCATTOLI

Il Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n.313 ha recepito la direttiva 88/378/CEE relativa alla sicurezza dei giocattoli, stabilendo forme, modalità e procedure per l'apposizione obbligatoria del marchio CE sui giocattoli immessi sul mercato dei Paesi della Comunità Europea.

Principali attività:

L’organizzazione ECM di modello multidisciplinare, effettua sui giocattoli:

tutte le prove richieste dalla direttiva 88/378/CEE e D.L. 27 settembre 1991, n.313, rilasciando attestati CE del tipo
Realizzazione Disciplinare Tecnico
Assistenza nella realizzazione di nuovi prodotti
DIRETTIVA PED

Presentazione:
ECM (accreditamento in corso) valuta, verifica ed organizza la Certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione della direttiva 97/23/CE (PED).
La direttiva PED è recepita in Italia dal Decreto Legislativo del 25 febbraio 2000, n. 93.
Dal 29 maggio 2002 le attrezzature a pressione, che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, devono essere obbligatoriamente conformi alla direttiva stessa.

Campo di applicazione

La direttiva PED si applica alla progettazione, alla fabbricazione, e alla valutazione di conformità di attrezzature a pressione e insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile superiore a 0.5 bar.
Sono escluse, invece, le attrezzature citate nell’art. 1.3 della direttiva stessa
(per esempio lattine per bevande gassate, termosifoni e tubi per impianti di
riscaldamento …)

Conseguenze della direttiva PED:
da possibilità di esportare ed importare apparecchi a pressione marcati CE all’interno dell’UE senza ulteriori approvazioni da parte degli enti di controllo
concede al costruttore, che abbia un Sistema di Qualità approvato da un ente notificato, di utilizzare procedure di certificazione che non prevedono interventi diretti di verifica sul prodotto da parte dell’Organismo Notificato
facilita nell'assicurare gli impianti che includono apparecchi a pressione marcati CE
DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE

IL Marchio CE
Il DPR n. 246/93 del 21/04/1993 ha recepito la Direttiva 89/106/CE per i prodotti da costruzione che nasce con lo scopo di rimuovere le barriere commerciali nell’area del mercato della UE, mediante l’adozione da parte degli Stati Membri di medesimi standard europei di prodotto.

Campo di applicazione

La direttiva riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono fabbricati al fine di essere permanentemente incorporati in opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile) e che debbano assicurare il rispetto di almeno uno dei requisiti essenziali che riguardano:

resistenza meccanica e stabilità
sicurezza in caso di fuoco
igiene, sicurezza e ambiente
sicurezza in uso
protezione contro il rumore
risparmio energetico
DIRETTIVE CEE 73/23 E 93/68 (BASSA TENSIONE)
La direttiva 73/23/CEE, nota anche come "Bassa Tensione", è stata adottata dal Consiglio delle Comunità Europee con l’obiettivo di ravvicinare la legislazione degli stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad operare ad una tensione compresa tra 50 e 1000V in corrente alternata e fra 75 e 1500V in corrente continua.
Nel 1993 essa è stata modificata con il documento 93/68/CEE con lo scopo di uniformare i criteri di valutazione di conformità con le altre direttive ed introdurre la marcatura CE. Le relative disposizioni sono state recepite dal D.Lgs. 25.11.1996, n.626 che le rende "obbligatorie" a decorrere dal 1° gennaio 1997.

La direttiva copre tutti i rischi legati all’uso del materiale elettrico; quindi rischi elettrici, meccanici, chimici e altri Inoltre sono coinvolti gli aspetti sanitari legati al rumore e alle vibrazioni e gli aspetti ergonomici.

Sono considerati conformi agli obiettivi di sicurezza della direttiva i prodotti fabbricati nel rispetto delle norme tecniche esistenti, quali quelle europee (norme armonizzate), disposizioni internazionali o norme nazionali.

L’organizzazione ECM opera come organismo notificato (riconoscimento in corso) per tutta l’attività di controllo, collaudo e verifica concernente la direttiva "Bassa Tensione".

 
 
©2005 ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE - Tutti i diritti riservati - Design: Mister Web