VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE
 
D.P.R. 462/01 – Messa a Terra di Impianti Elettrici
Direttiva Ascensori 95/16/CEE
D.Lgs 359/99
DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CEE

Nuove Responsabilità

Il Proprietario o il suo l’amministratore sono gli unici responsabili, civilmente e penalmente, dell'attivazione di tutte le procedure di verifica sia Periodica che Straordinaria assicurando l'ottemperanza alla Direttiva e la Sicurezza per i fruitori del servizio.
OVERTEC quale Organismo Notificato, ma anche partner del proprietario nel processo continuo di controllo e verifica dell'efficienza e della sicurezza dell'impianto, registra e segnala, con congruo anticipo, le scadenze per le verifiche.
Introduce le norme armonizzate e i requisiti minimi di sicurezza degli ascensori di nuova installazione.
Modifica le procedure di messa in esercizio e introduce la Dichiarazione di conformità e la marcatura CE.
Obbliga il proprietario/amministratore all’effettuazione della Manutenzione e demanda a lui la responsabilità della richiesta per le Verifiche periodiche e straordinarie.
Introduce i collaudi in sanatoria per gli ascensori installati ma senza licenza di esercizio.
Introduce gli Organismi Notificati (dal Ministero dell’Industria) per lo svolgimento di collaudi, verifiche e rilascio di certificati CE.
VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE

La Verifica Periodica

Il proprietario dello stabile deve far sottoporre l'ascensore ogni due anni a Verifica Periodica da parte di un Organismo Notificato.

Diversamente da prima, la responsabilità della richiesta della verifica periodica viene demandata al Proprietario dello stabile che ne deve garantire il rispetto della cadenza biennale, facendone richiesta agli organismi preposti nei tempi di legge.

La Verifica Straordinaria

ISe la verifica periodica ha esito negativo, copia del verbale va al Sindaco del Comune di appartenenza, che attraverso le sue unità operative, ne dispone il fermo.
Una volta ottemperato a quanto richiesto, il Proprietario dovrà richiedere una Verifica Straordinaria all Organismo al fine di ottenere la revoca del fermo.
COLLAUDI E MARCATURA CE
Gli ascensori installati dopo il 1° luglio 1999 devono essere provvisti di marcatura CE, quindi di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore.
Il quale è l’unico responsabile della rispondenza dell’ascensore ai requisiti di sicurezza, della dichiarazione di conformità e della marcatura CE.
L'articolo 8 della direttiva definisce diversi percorsi per arrivare alla marcatura CE di un impianto ascensore.

ECM è abilitato all’effettuazione di collaudi ai sensi degli allegati

Alleg. V: Esame CE su ascensore Modello.
Alleg. VI: Esame CE finale, ascensore progettato in conformità ad un ascensore Modello.
Alleg. X: Esame CE di un unico Prodotto.
D.P.R. 462/01 – MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI
ECM in quanto in possesso dei requisiti prescritti dalla norma UNI CEI EN45004, è abilitata dal Ministero delle Attività Produttive ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie previste dal D.P.R. 462/2001.
Con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 16 Aprile 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 Maggio 2003, la Romeo s.r.l. Ambiente e Prevenzione è stata individuata quale organismo di ispezione di tipo "A".

ECM svolge attività ispettiva eseguendo le seguenti verifiche:

Verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Verifiche degli impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1.000 V
Verifiche degli impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1.000 V

ECM rilascia:

verbale di esecuzione delle verifiche effettuate
aggiornamenti costanti sulle novità legislative e/o normative, atti a consentire il puntuale rispetto degli obblighi di legge;
comunicazioni relative alle scadenze periodiche per la verifica degli impianti.
D.LGS 359/99
EIl Decreto Legislativo 359/99, entrato in vigore il 19/04/2000, modifica e integra il Decreto Legislativo 626/94 e l’articolo 184 del D.P.R. 547/55. Queste modifiche e integrazioni riguardano le attività relative a tutte le attrezzature di lavoro in generale e in particolare modo alle attrezzature di lavoro mobili, a quelle semoventi ed a quelle destinate a sollevare carichi. I cambiamenti riguardano modalità d'uso, manutenzione, controllo e verifiche, il tutto finalizzato a ridurre i rischi per le persone nell'ambiente di lavoro.

È da precisare inoltre che questo Decreto Legislativo, essendo il recepimento della Direttiva 95/63/CEE che è una "Direttiva Sociale" (è una modifica e integrazione della Direttiva 89/655), si rivolge non tanto al fabbricante quanto all’utilizzatore/datore di lavoro, delle attrezzature di lavoro, principale anche se non unico destinatario del D.Lgs. 626/94.
L’integrazione al D.Lgs. 626/94, prevede al c. 4-bis dell’art. 35 indicazioni affinché l’uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi risulti essere sicuro indicando misure prevalentemente procedurali e non tecniche.
Anche il c. 4-ter fornisce indicazioni sull’uso delle attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi, dando sempre misure procedurali e non tecniche. Il D.Lgs. 626/94 prevede 2 nuovi allegati, l’All. XIV, in cui vi è un elenco di attrezzature che devono essere sottoposte a verifiche di prima installazione, di successiva installazione e a verifiche periodiche o straordinarie (sostanzialmente viene riaffermato quanto già scritto in altre disposizioni legislative precedenti). Inoltre vi è l’obbligo per il datore di lavoro di mantenere tutta la documentazione relativa a queste verifiche. Questa documentazione va mantenuta per cinque anni, dall’ultima registrazione. L’Allegato XV prevede invece le prescrizioni supplementari da applicare alle attrezzature di lavoro. Molto importante è l'aggiunta, riguardante tutte le attrezzature di lavoro, all’Art.35 del D.Lgs. 626/94 "Obblighi del datore di lavoro": al comma 3c-bis viene specificato che, all’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, i sistemi di comando devono essere sicuri anche tenendo conto dei guasti e dei disturbi. La conformità a questo comma si ottiene attraverso il rispetto della norma EN 60204 parte I^.
ECM svolge le Verifiche degli Apparati di Sollevamento di cui all’Allegato XIV.
 
 
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