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Ente Certificazione Macchine
Via Mincio, 386
41056 Savignano s/P (MO)
Tel: +39 059 763736
Fax: +39 059 761838
e-mail: info@entecerma.it
ECM in China
Shanghai Offices:
Unit C, 12 F, World Plaza ,No 855 Pudong South Road, Pudong NewZone,
e-mail: china@entecerma.it
Room 1301, Jiahe Sunshine building, No.76 Jiuxin Road, Songjiang District,
e-mail: china@entecerma.it
Beijing Offices
Unit B, RM 805, Caizhi International Building, No18 East Zhongguancun Road, Haidian Zone
e-mail: china@entecerma.it
Iran Office Tehran :
(Keifiat Sazan Behkar Co.)
Unit 14 , 5th Floor , No.1 ,
Moazzam Alley , Rad Alley , North Felestin St.
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New Delhi, India
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New Delhi, 110018 India
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Mr Shasi Shekhar
e-mail: shashi@desystem.co.in
e-mail: info@cemarking.in
www.cemarking.in
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D.P.R. 462/01 – Messa
a Terra di Impianti Elettrici
Direttiva Ascensori 95/16/CEE
D.Lgs 359/99 |
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| DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CEE |
Nuove Responsabilità
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Il Proprietario o il suo l’amministratore
sono gli unici responsabili, civilmente e penalmente,
dell'attivazione di tutte le procedure di verifica sia
Periodica che Straordinaria assicurando l'ottemperanza
alla Direttiva e la Sicurezza per i fruitori del servizio.
OVERTEC quale Organismo Notificato, ma anche partner
del proprietario nel processo continuo di controllo e
verifica dell'efficienza e della sicurezza dell'impianto,
registra e segnala, con congruo anticipo, le scadenze
per le verifiche. |
Introduce le norme armonizzate
e i requisiti minimi di sicurezza degli ascensori di
nuova installazione.
Modifica le procedure di messa in esercizio e introduce
la Dichiarazione di conformità e la marcatura
CE.
Obbliga il proprietario/amministratore all’effettuazione
della Manutenzione e demanda a lui la responsabilità della
richiesta per le Verifiche periodiche e straordinarie.
Introduce i collaudi in sanatoria per gli ascensori installati
ma senza licenza di esercizio.
Introduce gli Organismi Notificati (dal Ministero dell’Industria)
per lo svolgimento di collaudi, verifiche e rilascio
di certificati CE. |
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| VERIFICHE PERIODICHE
E STRAORDINARIE |
La
Verifica Periodica
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Il
proprietario dello stabile deve far
sottoporre l'ascensore ogni due anni
a Verifica Periodica da parte di un
Organismo Notificato.
Diversamente da
prima, la responsabilità della
richiesta della verifica periodica
viene demandata al Proprietario dello
stabile che ne deve garantire il rispetto
della cadenza biennale, facendone richiesta
agli organismi preposti nei tempi di
legge. |
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La
Verifica Straordinaria
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ISe
la verifica periodica ha esito negativo,
copia del verbale va al Sindaco del
Comune di appartenenza, che attraverso
le sue unità operative, ne dispone
il fermo.
Una volta ottemperato a quanto richiesto, il Proprietario dovrà richiedere
una Verifica Straordinaria all Organismo al fine di ottenere la revoca del fermo. |
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| COLLAUDI E
MARCATURA CE |
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Gli
ascensori installati dopo il 1° luglio
1999 devono essere provvisti di marcatura
CE, quindi di dichiarazione di conformità rilasciata
dall'installatore.
Il quale è l’unico responsabile
della rispondenza dell’ascensore
ai requisiti di sicurezza, della dichiarazione
di conformità e della marcatura
CE.
L'articolo 8 della direttiva definisce
diversi percorsi per arrivare alla
marcatura CE di un impianto ascensore. |
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ECM è abilitato
all’effettuazione di collaudi ai sensi degli
allegati |
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Alleg. V: Esame CE su
ascensore Modello. |
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Alleg.
VI: Esame CE finale, ascensore progettato
in conformità ad un ascensore
Modello. |
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Alleg.
X: Esame CE di un unico Prodotto. |
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| D.P.R. 462/01 – MESSA
A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI |
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ECM
in quanto in possesso dei requisiti
prescritti dalla norma UNI CEI EN45004, è abilitata
dal Ministero delle Attività Produttive
ad effettuare le verifiche periodiche
e straordinarie previste dal D.P.R.
462/2001.
Con Decreto del Ministero delle Attività Produttive
del 16 Aprile 2003, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 Maggio
2003, la Romeo s.r.l. Ambiente e Prevenzione è stata
individuata quale organismo di ispezione
di tipo "A". |
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ECM
svolge attività ispettiva
eseguendo le seguenti verifiche: |
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Verifiche
delle installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche |
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Verifiche
degli impianti di messa a terra di
impianti alimentati fino a 1.000 V |
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Verifiche
degli impianti di messa a terra di
impianti alimentati con tensione oltre
1.000 V |
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verbale
di esecuzione delle verifiche effettuate |
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aggiornamenti
costanti sulle novità legislative
e/o normative, atti a consentire il
puntuale rispetto degli obblighi di
legge; |
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comunicazioni
relative alle scadenze periodiche per
la verifica degli impianti. |
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| D.LGS 359/99 |
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EIl
Decreto Legislativo 359/99, entrato
in vigore il 19/04/2000, modifica e
integra il Decreto Legislativo 626/94
e l’articolo 184 del D.P.R. 547/55.
Queste modifiche e integrazioni riguardano
le attività relative a tutte
le attrezzature di lavoro in generale
e in particolare modo alle attrezzature
di lavoro mobili, a quelle semoventi
ed a quelle destinate a sollevare carichi.
I cambiamenti riguardano modalità d'uso,
manutenzione, controllo e verifiche,
il tutto finalizzato a ridurre i rischi
per le persone nell'ambiente di lavoro.
È da precisare inoltre che
questo Decreto Legislativo, essendo
il recepimento della Direttiva 95/63/CEE
che è una "Direttiva
Sociale" (è una modifica
e integrazione della Direttiva 89/655),
si rivolge non tanto al fabbricante
quanto all’utilizzatore/datore
di lavoro, delle attrezzature di
lavoro, principale anche se non unico
destinatario del D.Lgs. 626/94.
L’integrazione al D.Lgs. 626/94,
prevede al c. 4-bis dell’art.
35 indicazioni affinché l’uso
delle attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o non semoventi risulti
essere sicuro indicando misure prevalentemente
procedurali e non tecniche.
Anche il c. 4-ter fornisce indicazioni
sull’uso delle attrezzature
di lavoro destinate a sollevare carichi,
dando sempre misure procedurali e
non tecniche. Il D.Lgs. 626/94 prevede
2 nuovi allegati, l’All. XIV,
in cui vi è un elenco di attrezzature
che devono essere sottoposte a verifiche
di prima installazione, di successiva
installazione e a verifiche periodiche
o straordinarie (sostanzialmente
viene riaffermato quanto già scritto
in altre disposizioni legislative
precedenti). Inoltre vi è l’obbligo
per il datore di lavoro di mantenere
tutta la documentazione relativa
a queste verifiche. Questa documentazione
va mantenuta per cinque anni, dall’ultima
registrazione. L’Allegato XV
prevede invece le prescrizioni supplementari
da applicare alle attrezzature di
lavoro. Molto importante è l'aggiunta,
riguardante tutte le attrezzature
di lavoro, all’Art.35 del D.Lgs.
626/94 "Obblighi del datore
di lavoro": al comma 3c-bis
viene specificato che, all’atto
della scelta delle attrezzature di
lavoro, i sistemi di comando devono
essere sicuri anche tenendo conto
dei guasti e dei disturbi. La conformità a
questo comma si ottiene attraverso
il rispetto della norma EN 60204
parte I^.
ECM svolge le Verifiche degli Apparati
di Sollevamento di cui all’Allegato
XIV. |
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NEWSLETTER |
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in materie di sicurezza, qualità, ambiente, formazione...REGISTRATI |
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FORMAZIONE |
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| Migliorare le competenze
degli Operatori attraverso interventi formativi è
oggi componente strategica dell’impianto gestionale...CONTINUA |
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