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ADEGUAMENTO
DEI CONDOMINI ALLA LEGGE "626/94"
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA GRAVANTI
SULL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO?
MAGGIORI RESPONSABILITÀ PER L'AMMINISTRATORE
CONDOMINIALE. |
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| La legge
n. 626 del 19.9.1994, che fa proprie otto direttive CEE,
rivoluziona profondamente il vecchio sistema normativo,
basato ancora sui decreti degli anni ’50 (in particolare
il D.P.R. n. 547 del 1955 e il D.P.R. n. 303 del 1956). |
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| La problematica
sollevata attiene ad almeno tre profili di valutazione:
la TUTELA DELLE CONDIZIONI DI
LAVORO, la TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI ABITANTI DEL CONDOMINIO,
la TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
E DELL'AMBIENTE. |
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| Per quanto
attiene al primo profilo, vi è da dire che
l'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO è il soggetto
riconducibile alla figura del DATORE
DI LAVORO : ciò, del resto, è stato
espressamente riconosciuto anche dalla Circolare esplicativa
del Ministero del lavoro 5 marzo 1997, n. 28 (punto 1:
"il datore di lavoro
nei condomini va individuato nella persona dell'amministratore
condominiale pro-tempore"). |
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| Peraltro
l'equiparazione Amministratore di Condominio-Datore di
Lavoro presuppone che questi abbia, alle sue dipendenze,
lavoratori subordinati: e tali sono non soltanto quelli
stricto sensu intesi, secondo
la definizione che ne dà l'art. 2, comma 1, lett.
b) del D.Lgs. n. 626/1994, ma anche - e ordinariamente,
alla luce dell'esperienza concreta - i lavoratori con
rapporto contrattuale privato di portierato. Sul tema
specifico, la circolare esplicativa del Ministero del
lavoro 5 marzo 1998, n. 30 ha poi stabilito (punto 2)
che con la locuzione "lavoratori
con rapporto contrattuale privato di portierato"
si deve far riferimento, oltre che ai portieri, anche
"a tutti i lavoratori subordinati che prestino la
loro attività nell'ambito di un condominio, con
mansioni affini a quelle dei portieri"
(ad esempio, nel disimpegno del servizio di pulizia-scale,
o di quello di giardinaggio, ecc.). La citata circolare
ha ulteriormente chiarito che restano ovviamente esclusi
dalla categoria dei portieri-lavoratori subordinati tutti
coloro che "prestino
la loro attività con contratto di lavoro autonomo",
e cioè a norma degli art. 2222 e seguenti del codice
civile (valendo in tal caso a CARICO
DELL'AMMINISTRATORE GLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 7 DEL
D.LGS. N. 626/1994, ovvero quelli generali del
neminem laedere, facenti
capo al profilo di responsabilità extracontrattuale
di cui agli artt. 2043 e ss. c.c.). |
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| In più
circolari vengono richiamati i
PRINCIPALI OBBLIGHI imposti nei riguardi dei dipendenti,
siano essi lavoratori subordinati con rapporto contrattuale
privato di portierato (art. 1, comma 3 del DLgs 626/94)
che lavoratori subordinati con mansioni affini (Circolare
5 marzo 1998), nei riguardi delle ditte appaltatrici o
prestatori d’opera (art. 7 del DLgs 626/94) e nei
riguardi delle persone (D.P.R. 37/98 e D.M. 10/3/98). |
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| Tali
Obblighi, riferiti ai volumi tecnici e le parti comuni,
sono : |
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Individuazione dei Rischi
Specifici. |
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Adeguamento alle Norme
di Sicurezza per Impianti,
Attrezzature e Luoghi di Lavoro. |
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nformazione e Formazione
dei Dipendenti. |
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Attuazione degli Obblighi
previsti nei casi di affidamento di lavori all’interno
del Condominio a Ditte Appaltatrici e/o Prestatori d’Opera
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Misure di sicurezza antincendio:
CPI, mezzi estinguenti, vie di esodo, cartellonistica,
gestione emergenze ed evacuazione. |
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| La legge
626/94 prevede un severo sistema di SANZIONI
PECUNIARIE e in presenza di gravi inosservanze
SANZIONI PENALI, fino ad
arrivare all’arresto. |
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| La soluzione
di tali problemi richiede COMPETENZE
TECNICHE e LEGISLATIVE. |
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| Nell'ipotesi
della presenza, nel Condominio, di aree di subordinazione
convenzionale, faranno capo all'Amministratore Condominiale
tutti gli obblighi previsti per il datore di lavoro (adattati,
ovviamente, alla realtà del Condominio). |
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Per quanto
attiene al secondo profilo (TUTELA
DELLA SICUREZZA DEGLI ABITANTI DEL CONDOMINIO),
l'Amministratore di Condominio dovrà curare il
rispetto della NORMATIVA TECNICA
E LEGISLATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
PRESENTI (elettrici, termici, etc.), curando
i rapporti con le ditte incaricate dell'installazione
e/o della manutenzione degli stessi, nonché con
gli Enti e le Istituzioni competenti (per Cass. pen.,
sez. III, 14 aprile 1976, Zucca, fa capo all'Amministratore
del Condominio l'OBBLIGO,
sanzionato penalmente, di denunciare al comando provinciale
dei vigili del fuoco la installazione dell'impianto
di riscaldamento al fine di consentire il collaudo dell'impianto
stesso). La violazione di questi obblighi può
essere fonte sia di RESPONSABILITÀ
CIVILE (di natura contrattuale nei confronti
del Condominio, di natura extracontrattuale nei confronti
dei terzi danneggiati), sia di RESPONSABILITÀ
PENALE nel caso dell'insorgere di una situazione
di pericolo. |
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| Per quanto
attiene al terzo profilo (TUTELA
DELLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DELL'AMBIENTE),
sia nell'ipotesi in cui l'Amministratore di Condominio
sarà a lui riferibile il dovere di rispetto della
salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente
esterno. Ciò gli compete, se sia datore di lavoro,
in base ad alcune esplicite previsioni del D.Lgs. n. 626/1994
[in particolare gli artt. art. 2, comma 1, lett. g) e
art. 4, comma 5, lett. n)]; e, più in generale
e in ogni caso, in base al già citato obbligo-principio
del neminem laedere di cui all'art. 2043 del codice civile. |
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AMM.
CONDOMINIO |
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| Scarica in formato .pdf
il Fasciolo tecnico sicurezza condominio... |
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FORMAZIONE |
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| Migliorare le competenze
degli Operatori attraverso interventi formativi è
oggi componente strategica dell’impianto gestionale...CONTINUA |
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