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Tutti gli
Impianti Elettrici devono essere conformi, in materia
di Sicurezza, alle indicazioni del Testo Unico D.P.R.
n. 380/01, che richiama quanto già previsto dalla
legge n. 46/90.
Ne consegue che alla data del 1° gennaio
2005 (quindi entro il 31/12/04) gli Impianti Elettrici
di cui all’art. 107 (L) del suddetto D.P.R. 380/01
dovranno essere adeguati, indipendentemente dalla data
di realizzazione (antecedente o successiva al 13 marzo
1990) : gli stessi dovranno essere conformi, oltre che
alle norme di cui alla legge n. 46/90, anche alle norme
CEI applicabili, il singolo Impianto dovrà essere
anche dotato di Impianto di Messa a Terra (art. 7 legge
n. 46/90, Norma CEI 64/8 Sezione 6), di certificato di
conformità, di Verbali di Verifica Periodica dell’Impianto
di Messa a Terra (biennale/ quinquennale).
Nello specifico l’Amministratore di Condominio
dovrà verificare se l’Impianto risponde
alle misure di Sicurezza che si sono succedute nel tempo,
se lo stesso è dotato degli strumenti di protezione
(Impianto di Messa a Terra, interruttori differenziali,
protezioni contro i contatti diretti ed indiretti....).
L’Amministratore si deve accertare che l’impianto
sia regolarmente funzionante anche sotto l’aspetto
della Sicurezza, che sia verificato periodicamente e
mantenuto nel tempo, bisogna documentare le Verifiche
Periodiche effettuate ecc...
Le Verifiche Periodiche
dell’Impianto di Messa a
Terra sono obbligatorie, in assenza è inficiata
la conformità dell’Impianto Elettrico.
Le
stesse sono previste con cadenza quinquennale per le condizioni
normali, con cadenza biennale negli ambienti con maggior
rischio. Per tale si intende un rischio di incendio medio
o alto, ai sensi del D.M. 10/03/1998. Biennale ove sussiste
il CPI (Certificato Prevenzione Incendi).
La normativa
applicabile è il D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 “Regolamento
di semplificazione per la denuncia di installazioni e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi
di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi”. Questo D.P.R. stabilisce anche i soggetti
abilitati
all’effettuazione delle Verifiche in ASL, ISPESL
e Organismi autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive.
L’applicabilità del D.P.R. 462/01 è dovuta
poiché anche il Condominio che non ha lavoratori
subordinati, nel momento in cui affida a terze imprese
o a lavoratori autonomi i servizi o lavori necessari per
il soddisfacimento della gestione, diventa un luogo di
lavoro, l’Amministratore assume la figura giuridica
di Committente (Datore di Lavoro Committente) e dovrà provvedere
affinché il Luogo di Lavoro (il Condominio) risponda
alle norme di tutela.
L’AMMINISTRATORE è la
persona destinataria degli adempimenti obbligatori sopra
descritti, quindi deve provvedere al più
presto (entro e non oltre il 31/12/2004) alla Conformità dell’Impianto
ed a far eseguire le Verifiche Periodiche dell’Impianto
di Messa a Terra. Il sistema punitivo, per la mancata effettuazione
delle Verifiche Periodiche, è di natura penale e
prevede per ogni violazione la pena massima dell’ammenda
(4 mila euro) ovvero l’arresto fino a sei mesi. |
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AMM.
CONDOMINIO |
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| Scarica in formato .pdf
il Fasciolo tecnico sicurezza condominio... |
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FORMAZIONE |
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| Migliorare le competenze
degli Operatori attraverso interventi formativi è
oggi componente strategica dell’impianto gestionale...CONTINUA |
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