IL CONTESTO
Con l’obiettivo di favorire e incentivare l’acquisto da parte delle imprese italiane di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, la Legge di Bilancio 2022 ((Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha prorogato al 2025 e rimodulato la misura del credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali in chiave Transizione 4.0.
Le aziende che effettuano investimenti in beni strumentali materiali 4.0 tra il 1°gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% per cento del costo di acquisizione, possono accedere al Credito d’imposta per beni strumentali materiali 4.0 (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex iper ammortamento).
Per le aziende invece che effettuano investimenti in beni immareriali 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232) sono previste le seguenti tempistiche di investimento:
- fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024) nella misura del 20% del costo,
- dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025) nella misura del 15% del costo,
- dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026) nella misura del 10% del costo.
A seconda della tipologia e del periodo di investimento, le percentuali del credito possono variare come segue:
TIPO DI INVESTIMENTO | PERIODO DI ACQUISTO | % DEL CREDITO D’IMPOSTA |
---|---|---|
Beni strumentali materiali inclusi nell’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 | Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026, con saldo del 20% di acconti entro il 31/12/2025) | 20% (fino a 2,5 milioni di €) 10% (da 2,5 a 10 milioni di €) 5% (da 10 a 20 milioni di €) |
Beni immateriali inclusi nell’Allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 | Fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024, con saldo del 20% di acconti entro il 31/12/2023) Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, con saldo del 20% di acconti entro il 31/12/2024) Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, con saldo del 20% di acconti entro il 31/12/2025) | 20% (fino a 1 milione di €) 15% (fino a 1 milione di €) 10% (fino a 1 milione di €) |
Perché rivolgersi a ECM?
Le imprese che fanno richiesta di accesso al credito d’imposta sono tenute a presentare e conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Per accedere alle agevolazioni previste per gli investimenti di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è necessario produrre:
- una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale
- ovvero, un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, con la relativa perizia tecnica a corredo dello stesso
- ovvero, una dichiarazione resa dal legale rappresentate (solo per beni di costo inferiore a 300 mila euro).
Questa attestazione deve dare evidenza che i beni possiedono requisiti tecnici tali da includerli negli elenchi di cui allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della fornitura.
ATTESTARE LA CONFORMITA’ DEL BENE AI REQUISITI RICHIESTI E’ UN’ATTIVITA’ COMPLESSA, CHE RICHIEDE L’INTERVENTO DI FIGURE ALTAMENTE SPECIALIZZATE, CON COMPETENZE TECNICHE SPECIALISTICHE E MULTIDISCIPLINARI.
Qualora nel corso dell’attività di monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta da parte delle autorità competenti dovessero essere riscontrati errori o irregolarità, si potrebbe incorrere nelle relative sanzioni amministrative e/o penali applicabili a seconda delle casistiche.
ECM svolge in qualità di ente terzo indipendente l’attività di Verifica della Conformità di terza parte in ottica 4.0, al fine di verificare la conformità dell’attrezzatura ai requisiti richiesti per accedere al credito d’imposta, sia per i beni di valore superiore a 300.000€, sia per i beni di valore inferiore, riducendo i rischi a cui si può andare incontro limitandosi all’autocertificazione.
In qualità di ente di certificazione accreditato per la Certificazione di Sistemi di Gestione ai sensi della norma EN ISO/IEC 17021 e per la Certificazione di Prodotto ai sensi della norma EN ISO/IEC 17065, ECM è autorizzata a rilasciare l’Attestato di Conformità, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli Allegati A e B alla Legge n. 232 del 2016 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.