Legge di Bilancio 2021: le novità in materia Industria 4.0

11 Gennaio 2021

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha prorogato e rafforzato le misure contenute nel Piano Nazionale Transizione 4.0.

L’obiettivo, già portato avanti dal Piano Industria 4.0 contemplato nelle precedenti leggi di bilancio, è quello di favorire e incentivare ancora di più l’innovazione tecnologica e digitale delle imprese italiane.

Dal comma 1051 al comma 1065 viene disciplinata la misura del Credito d’imposta per beni strumentali, che ha sostituito i precedenti iper e super ammortamento.

Quali sono le principali novità?

PROROGA

A decorrere dal 16 novembre 2020, la disciplina del credito d’imposta in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato viene prorogata agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% per cento del costo di acquisizione.

RIMODULAZIONE DELLE ALIQUOTE

Clicca qui per vedere la tabella riepilogativa delle percentuali del credito d’imposta applicabili alla tipologia e al periodo di investimento.

Beni strumentali materiali (fino a 2 milioni di euro) e immateriali (fino a 1 milione di euro) diversi da quelli indicati negli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232:

  • 10% per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2021, o entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • 6% per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • 15% per investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’art. 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Beni strumentali materiali nuovi inclusi nell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Fino al 31 dicembre 2021, o entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

  • 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 10% per investimenti superiori a 10 milioni di euro fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:

  • 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 10% per investimenti superiori a 10 milioni di euro fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Beni strumentali immateriali inclusi nell’Allegato B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  • 20%, per investimenti fino ad un massimo di 1 milione di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione dei beni. Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni strumentali materiali diversi da quelli inclusi negli allegati A e B per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

ADEMPIMENTI DOCUMENTALI

I soggetti che fanno richiesta di accesso al credito d’imposta sono tenuti a presentare e conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Come in precedenza inoltre, al fine di accedere alle agevolazioni previste per gli investimenti di cui agli allegati A e B, è necessario produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Questa attestazione deve dare evidenza che i beni possiedono requisiti tecnici tali da includerli negli elenchi di cui allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della fornitura.

Per i beni di costo inferiore a 300 mila euro l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Desideriamo ricordare che, qualora nel corso dell’attività di monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta da parte delle autorità competenti dovessero essere riscontrati errori o irregolarità, si potrebbe incorrere nelle relative sanzioni amministrative e penali applicabili a seconda delle casistiche.

Ente Certificazione Macchine – Organismo Notificato 1282 e Laboratorio di Prova accreditato – esegue in qualità di ente terzo indipendente l’attività di Verifica della Conformità di terza parte in ottica 4.0, al fine di verificare la conformità dell’attrezzatura ai requisiti obbligatori previsti per accedere al credito d’imposta. In caso di valutazione positiva, ECM rilascia il relativo Certificato/Attestazione di Conformità ed emette la perizia tecnica a corredo della stessa, ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 4.0.

Per maggiori informazioni sui nostri servizi in materia 4.0, si prega di contattare Paolo Bernardoni – Sales Manager ECM a paolo@entecerma.it | tel. +39 345 9938661

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