Con il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 è stato riscritto l’articolo 14 del D. Lgs. 81/08 “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, che disciplina le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale, nel caso di specifiche violazioni.
La sospensione dell’attività lavorativa aziendale è prevista quando, nel corso dell’attività ispettiva, sia riscontrata una delle seguenti violazioni.
Una delle novità più importanti è la cancellazione del requisito della reiterazione per le gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, con conseguente rischio di immediata applicazione della sospensione dell’attività lavorativa.
L’Allegato I del D. Lgs. 81/08 elenca le gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro per le quali si applica il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa, e per ciascuna fattispecie la somma aggiuntiva che l’azienda dovrà versare per ottenere la revoca del provvedimento.
Il provvedimento di sospensione viene revocato a seguito dell’attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e del pagamento della somma aggiuntiva prevista.
La sospensione dell’attività scatta qualora il 10% dei lavoratori risulti non in regola (mentre in precedenza la percentuale minima era del 20%). La revoca del provvedimento prevede la regolarizzazione dei lavoratori e il pagamento di una somma pari a:
Le somme sono raddoppiate nell’ipotesi in cui l’azienda sia già stata oggetto di un provvedimento di sospensione nei 5 precedenti.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con:
Le attrezzature di lavoro, linee di produzione, macchinari, ecc. spesso non sono rispondenti ai requisiti previsti dal D. Lgs. 81/08 e dalle norme applicabili e ciò può essere causa di incidenti, anche mortali. Pertanto, questo tipo di violazioni possono essere la causa di attuazione del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.
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