Modifiche D. Lgs. 81/08: nuove disposizioni per la sospensione dell’attività lavorativa

31 Marzo 2022

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ha introdotto importanti novità al D. Lgs. 81/08 – Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di intervenire in maniera più incisiva ed efficace sull’applicazione da parte delle aziende degli obblighi di prevenzione e protezione.

Con il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 è stato riscritto l’articolo 14 del D. Lgs. 81/08 “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, che disciplina le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale, nel caso di specifiche violazioni.

QUANDO VIENE SOSPESA L’ATTIVITA’ LAVORATIVA?

La sospensione dell’attività lavorativa aziendale è prevista quando, nel corso dell’attività ispettiva, sia riscontrata una delle seguenti violazioni.

1. Gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro

Una delle novità più importanti è la cancellazione del requisito della reiterazione per le gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, con conseguente rischio di immediata applicazione della sospensione dell’attività lavorativa.

L’Allegato I del D. Lgs. 81/08 elenca le gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro per le quali si applica il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa, e per ciascuna fattispecie la somma aggiuntiva che l’azienda dovrà versare per ottenere la revoca del provvedimento.

Il provvedimento di sospensione viene revocato a seguito dell’attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e del pagamento della somma aggiuntiva prevista.

2. Presenza di lavoratori irregolari

La sospensione dell’attività scatta qualora il 10% dei lavoratori risulti non in regola (mentre in precedenza la percentuale minima era del 20%). La revoca del provvedimento prevede la regolarizzazione dei lavoratori e il pagamento di una somma pari a:

  • € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari
  • € 5.000 oltre i 5 lavoratori irregolari

Le somme sono raddoppiate nell’ipotesi in cui l’azienda sia già stata oggetto di un provvedimento di sospensione nei 5 precedenti.

CHI PUÒ SOSPENDERE L’ATTIVITÀ NEI LUOGHI DI LAVORO

  • Il potere di sospendere l’attività lavorativa è in capo all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL),
  • per gli illeciti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro tale potere, oltre che dall’INL, è esteso anche alle Aziende Sanitarie Locali,
  • le violazioni in materia di prevenzione incendi sono di competenza esclusiva del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

CONSEGUENZE IN CASO DI INOTTEMPERANZA

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con:

  • arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare,
  • arresto fino a 6 mesi in caso di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

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Le attrezzature di lavoro, linee di produzione, macchinari, ecc. spesso non sono rispondenti ai requisiti previsti dal D. Lgs. 81/08 e dalle norme applicabili e ciò può essere causa di incidenti, anche mortali. Pertanto, questo tipo di violazioni possono essere la causa di attuazione del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.

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