Le regole della marcatura CE per gli impianti industriali

30 Giugno 2026

Un errore molto comune nel settore industriale è pensare che l’acquisto di macchinari dotati di singoli certificati esoneri l’azienda da ulteriori adempimenti burocratici e di sicurezza. In realtà, nel momento in cui diversi dispositivi già marcati CE vengono interconnessi per lavorare in modo coordinato, la legislazione cambia prospettiva e definisce questa configurazione come un vero e proprio “Insieme di macchine”. In questo contesto, la sicurezza complessiva non corrisponde alla mera somma delle singole certificazioni, ma richiede una valutazione globale e una nuova attestazione di conformità.

Per rientrare in questa definizione normativa, devono coesistere tre fattori fondamentali: un legame di tipo produttivo, una continuità operativa e un sistema di controllo centralizzato (come ad esempio un PLC di coordinamento). Se si verificano queste condizioni, l’intero impianto viene equiparato a un’unica grande macchina. Questo vale sia per le linee produttive di nuova installazione, sia per quelle già operative messe a disposizione dei lavoratori. Di conseguenza, i vecchi certificati delle singole unità non sono più sufficienti per garantire la conformità di legge.

La vera sfida per la sicurezza si concentra nei punti di giunzione e interazione tra i vari macchinari (le cosiddette interfacce). Una corretta analisi dei rischi deve stabilire con precisione cosa accade durante il funzionamento: ad esempio, se l’attivazione di un arresto di emergenza sul macchinario “A” blocchi istantaneamente e in sicurezza anche il macchinario “B”. Certificare l’insieme significa proprio mappare e azzerare i pericoli derivanti dall’unione dei diversi elementi, controllando che i sistemi di comando dialoghino correttamente.

Chiunque assembli la linea assume legalmente la figura di Fabbricante dell’Insieme. Questo comporta l’obbligo di redigere un nuovo Fascicolo Tecnico, emettere una Dichiarazione UE di Conformità complessiva e apporre una nuova targa CE sull’intero impianto.

Per redigere la Dichiarazione di Conformità è necessario rispettare i requisiti contenuti nell’allegato 2 della Direttiva Macchine (2006/42/CE).

In particolare nel documento devono essere presenti:

  • il Fabbricante;
  • il costitutore del fascicolo tecnico all’interno dell’UE;
  • il firmatario della Dichiarazione di Conformità.

Il firmatario della Dichiarazione di Conformità si assume l’onere e la responsabilità di garantire la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza finché la macchina è sul mercato UE.

Risulta quindi molto importante affidarsi ad un Organismo Notificato come ECM, che segue l’azienda nell’iter burocratico redigendo report rigorosi al fine di garantire che la figura che firmi la Dichiarazione di Conformità lo possa fare avendo avuto il supporto di un Team di esperti della materia.

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